"I fedeli (…) hanno il diritto e talvolta anche il dovere di manifestare ai Sacri Pastori il loro pensiero su cio che riguarda il bene della Chiesa e di renderlo noto agli altri fedeli." (Codice di Diritto Canonico, can. 212, §2-3)

"Sia la comunicazione all'interno della comunita ecclesiale che quella della Chiesa con il mondo richiedono trasparenza (…) per promuovere nella comunita cristiana un'opinione pubblica rettamente informata e capace di discernimento" (S.S. Giovanni Paolo II, Lett. Apostolica "Il rapido sviluppo" 24.1.05 n.12)

 

E’ l’ora della Verità

Padre Andrea D’Ascanio - animatore del Movimento Armata Bianca della Madonna finalizzato alla protezione della Vita nascente ed alla formazione della prima infanzia - è stato impedito da un provvedimento della Congregazione della Dottrina della Fede (Dipartimento della Curia Romana) di continuare ad essere l’assistente spirituale di detto Movimento Armata Bianca, che conserva la sua identità approvata dal defunto Arcivescovo di L’Aquila Mons.Mario Peressin e da molti altri Vescovi.

I componenti del Comitato internazionale pro Padre Andrea D’Ascanio hanno inutilmente presentato istanze per conoscere i reali motivi sottesi al menzionato provvedimento.

A fronte di questo silenzio, ed avendo avuto la disponibilità della documentazione perché resa di pubblico dominio, intendono fare uso di tale documentazione perché l’apostolato svolto da Padre Andrea rimanga non contraddetto nella mente e nel cuore di coloro che ne hanno beneficiato.

Questo essi vogliono fare con animo grato a Dio per aver dato la possibilità a questo umile frate cappuccino di essere missionario dell’Amore di Gesù e di Maria verso i piccoli, che soprattutto in questi momenti patiscono ogni forma di violenza fisica e morale.

Approvazioni e sviluppo del Movimento


Il Movimento Armata Bianca della Madonna è nato e si è sviluppato a L’Aquila, approvato e sostenuto dal defunto S.Ecc. Mons. Mario Peressin Arcivescovo. Successivamente si è sviluppato in molte diocesi in varie parti del mondo con l’approvazione dei rispettivi Vescovi, e continua ad espandersi e ad operare.


Chi è Padre Andrea D’Ascanio


Nato il 15 febbraio 1935. Sacerdote il 25 marzo 1962. Laurea in Lettere e Filosofia e Licenza in Teologia.
La base della sua attività è la preghiera e tale spirito comunica a chi gli sta attorno. Punti fermi della sua direzione spirituale sono la Consacrazione a Dio Padre con Maria, per Maria e in Maria; la Comunione e il Rosario intero quotidiani; la Confessione ogni otto o al massimo dieci giorni. Frutto di questa lineare azione di apostolato sono le famiglie cristiane e le vocazioni maturate in seno all'Armata Bianca.
Dal 1973 - sempre con il consenso dei Superiori e su mandato dei suoi direttori spirituali San Pio da Pietrelcina e il Servo di Dio Padre Pio Dellepiane dei Frati Minimi - P.Andrea ha fondato l’Armata Bianca della Madonna con la quale ha portato avanti diverse attività che sintetizziamo di seguito:

  • la consacrazione dei bambini al Padre del Cielo nello spirito di Fatima ("I bambini salveranno il mondo!" aveva più volte ripetuto P.Pio da Pietrelcina); attualmente sono stati consacrati in tutto il mondo più di due milioni di bambini;

  • i Nidi di Preghiera di bambini;

  • la preparazione dei bambini alla prima Comunione al primo uso di ragione;

  • la organizzazione di un’udienza speciale a 10.000 bambini dell’Armata Bianca concessa nel 1989 da Papa Giovanni Paolo II nella Sala Nervi in Vaticano: la prima nella storia di tali dimensioni per soli bambini;

  • la realizzazione nel cimitero di L’Aquila, per la prima volta al mondo, del seppellimento dei bambini uccisi dall’aborto e la collocazione della statua di Maria Madre dei Bimbi non Nati, da lui fatta scolpire e divenuta un simbolo dei difensori della Vita, posta nei cimiteri di varie nazioni nelle quali si effettua ora il seppellimento dei bimbi non nati;

  • la organizzazione - già dal 1990, subito dopo la caduta del comunismo - di Peregrinatio Mariae nei Paesi dell’Est Europa (Bulgaria, Romania, Polonia, Ucraina, Russia, Bielorussia);

  • la Implantatio Ordinis dei Cappuccini in Romania da cui è nata l’attuale Custodia in Romania con 49 professi di cui 29 sacerdoti;;

  • il reperimento del terreno ad Onesti in Romania per la realizzazione di una casa Ecumenica inaugurata nel 1995;

  • la introduzione clandestina oltre cortina delle strumentazioni complete per la realizzazione di sette radioemittenti riuscendo ad ottenere dal Governo di Mosca – tramite Mons. Antonimi - una frequenza di rete per tutta la Russia sulla quale è stata poi impiantata l’attuale Radio Mosca Maria;

  • la realizzazione di interviste filmate a sacerdoti e laici, veri martiri di questi tempi, che hanno vissuto l’orrore dei lager e delle carceri sotto il regime comunista;

  • il sostegno alla costruzione di una grande chiesa, la prima dedicata a Dio Padre, a Zaporoze (Ucraina);

  • la ristrutturazione della chiesina di San Pietro presso Assergi, (L’Aquila) ridotta allo stato di rudere e ricovero di animali e riportata alla sua dignità di luogo sacro;

  • la ristrutturazione del complesso di Santa Maria delle Buone Novelle (Sant’Apollonia) a L’Aquila, comprendente chiesa, canonica, strada e piazza adiacenti;

  • la diffusione del messaggio, dettato da Dio Padre a Madre Eugenia Ravasio e riconosciuto valido dalla Chiesa, tradotto e pubblicato in 25 lingue;

  • l’organizzazione di veglie di preghiera notturne tra il 6 e il 7 di ogni mese in onore di Dio Padre in varie parti del mondo;

  • la predicazione di ritiri e convegni, incontri e corsi di esercizi in Italia e all’estero sulla Persona di Dio Padre;

  • la pubblicazione di periodici (Leonessa e il suo Santo, giunto ora al 47° anno; I Nidi di Preghiera dell’Armata Bianca; Dio è Padre), di numerosi libri di spiritualità e brevi biografie di santi.

Per maggiori approfondimenti sulla persona e sull’attività di Padre Andrea D’Ascanio

Come è possibile che questo religioso, figlio spirituale di San Pio da Pietrelcina e del Servo di Dio Padre Pio Dellepiane; tenuto in grande considerazione da un Papa della levatura di Giovanni Paolo II che ha concesso al suo Movimento l’udienza più grande della storia a soli bambini; che ha realizzato tante attività in Italia e nel mondo… improvvisamente sia stato coinvolto in una serie di processi nei quali è stato accusato di tutti i crimini possibili?

Esaminiamo brevemente la genesi e la conclusione di questi processi per giungere a delle conclusioni che rispondono a questo interrogativo.

Elenchiamo questi processi in ordine di tempo:

  1. primo processo ecclesiastico presso la Congregazione per la dottrina della Fede (1998-2002)

  2. primo e secondo processo penale (1999- 2003 e 2004-2006)

  3. processo civile 2000-2004

  4. secondo processo ecclesiastico 2003-2005


1. Primo processo ecclesiastico presso la Congregazione per la dottrina della Fede (1998-2002)


S.E.R. Mons.Peressin ha cessato la sua attività come Vescovo di L’Aquila nel maggio 1998 ed il 6 giugno successivo ha iniziato la sua missione episcopale il successore S.E.R. Mons. Giuseppe Molinari.

Il 9 giugno, tre giorni dopo la sua presa di possesso, convoca in Curia Padre Andrea D’Ascanio per consegnargli la notifica di un procedimento nei suoi confronti presso la Congregazione della Dottrina della Fede. Questo processo era stato già da lui avviato dal suo arrivo a L’Aquila come Vescovo Coadiutore nel 1996, alla totale insaputa del suo diretto Superiore.Tale procedimento, con ben 9 pesanti accuse, si è concluso il 16 aprile 2002 con il seguente dispositivo che riportiamo:

I sottoscritti Giudici, in data odierna, 16 aprile 2002, così hanno deciso per ognuno dei nove capi di accusa (cfr. can. 1614):

  1. Sollecitazione ripetuta ai sensi del can 1387 (…) il Tribunale deve assolvere l'accusato (…)

  2. Assoluzione di complice in peccato contro il sesto precetto del Decalogo (…)il Tribunale assolve l'accusato perché il fatto non sussiste.

  3. Violazione del sigillo sacramentale, ai sensi dei can. 1388 §1. (…)il Tribunale considera che dagli atti della causa non risulta provata neanche la violazione indiretta del sigillo sacramentale e, quindi, assolve l'accusato.

  4. Eresia (…) questo Tribunale assolve l'accusato dal delitto di eresia.

  5. Incitazione esplicita al disprezzo contro la Chiesa e contro il Santo Padre, ai sensi del can. 1369. (…)il Tribunale assolve l'accusato perché il fatto non sussiste.

  6. Peccati esterni contro il sesto precetto del Decalogo con scandalo permanente. il Tribunale assolve l'accusato perché i fatti non sussistono.

  7. Celebrazione dei sacramenti e dell'Eucaristia fuori dal luogo consentito (…)l'accusato viene assolto (…)

  8. Menzogne e calunnie continuate di speciale gravità ai danni dei fedeli, (…) il Tribunale assolve l’imputato perché i fatti non sussistono(…)

  9. Attività affarisitica e commerciale. (…), il Tribunale assolve il P. Andrea D'Ascanio di questo delitto perché il fatto non sussiste.

Il 27 settembre 2002 è stata emessa la pubblicazione dei motivi per i quali il Padre Andrea veniva dichiarato innocente e si faceva comprendere l’accettabilità della tesi del “complotto” che i Giudici facevano propria.

Si riportano qui di seguito alcuni passi della sentenza contenenti le principali motivazioni con le quali è stata giustificata l’innocenza di Padre Andrea e la tesi del “complotto” a suo danno.

In data odierna, 16 aprile 2002, il Tribunale Apostolico, convocato a norma del can. 1609 presso la sede della Congregazione per la Dottrina della Fede, ha discusso e così deciso (…)

Questo processo giudiziale è formalmente cominciato con la nomina e il giuramento dei membri del Tribunale (26 maggio 1998). Comunque, la Congregazione per la Dottrina della Fede si era occupata del caso sin dal novembre 1996, momento dal quale, dando credito alle gravi e numerose accuse presentate contro il P. Andrea D' Ascanio, aveva adottato diversi incisivi provvedimenti "cautelari" nei suoi confronti, sebbene tali provvedimenti non riguardassero direttamente il P. Andrea D'Ascanio (…) Di conseguenza, in seguito alla decisione del titolare dell'azione penale (l'Autorità "amministrativa" della CDF) di avviare il processo giudiziale mediante l'incarico dato al Rev.mo Promotore di Giustizia di presentare il libello di domanda, poteva sembrare che questo Tribunale dovesse soltanto "convalidare", in ambito giudiziario, dette accuse, difficilmente contestabili, e provvedere di conseguenza ad applicare le pene adeguate al P. Andrea D'Ascanio.

Invece, la realtà si è dimostrata molto diversa dalle iniziali aspettative. La CDF, nell'emettere i provvedimenti cautelari e, in pratica, fino all'inizio del processo giudiziario, aveva dato ascolto soltanto agli accusatori, la cui credibilità era fortemente avallata da S.E.R. Mons. Giuseppe Molinari, Arcivescovo Coadiutore de L'Aquila, amico di alcuni dei principali accusatori e, tramite loro, degli altri.

Il Tribunale - in applicazione del rispetto del diritto di difesa (…) ha dato ascolto per primo al P. Andrea D'Ascanio, il quale (…) ha presentato una abbondante documentazione (e un numeroso elenco di testi disposti a deporre a suo favore) volta a sostenere che era vittima di un complotto ordito da alcuni degli accusatori con la complicità, non particolarmente dolosa in alcuni casi, degli altri. Tale materiale difensivo era stato presentato, sostanzialmente, alla CDF da S.E.R. Mons. Mario Peressin - allora Arcivescovo di L'Aquila (…), senza che fosse stato preso in considerazione da S.E.R. Mons. Giuseppe Molinari.(…)(p.3)

In realtà, il libello di domanda teneva in considerazione soltanto una parte dell'indagine previa, quella "di accusa" (cfr. atto del processo, n. 15). Invece, presso la CDF vi era un'altra documentazione "di difesa" (presentata da S.E.R. Mons. Mario Peressin, in data 24 giugno 1997) di cui il Tribunale ha avuto conoscenza formale soltanto in occasione della deposizione come teste di S.E.R. Mons. Mario Peressin (27 marzo 1999). In tale data il Presidente ha intimato al Notaio del Tribunale (…) d'incorporare tale fascicolo difensivo, di natura pre-giudiziaria, agli atti del processo penale giudizia1e, assieme agli atti "di accusa" provenienti dall'indagine previa (cfr. atti del processo, nn.15 e 158.1). (…) (p.24)

Il «fumus culpae» ha cominciato ad incrinarsi allorché il P. Andrea D'Ascanio ha avuto, formalmente, l'opportunità di difendersi, in occasione della sua iniziale dichiarazione davanti a questo Tribunale. In tale circostanza, dopo aver negato tutti i delitti di cui era accusato (…), ha consegnato 20 allegati in cui tracciava un profilo dei principali denuncianti, (…), dimostrava la sua formale adesione al Magistero pontificio e tentava di dimostrare la sua tesi del complotto contro di lui e l' «Armata Bianca» (27 novembre 1998, atto del processo,n.48)

Questa linea difensiva del P. Andrea D'Ascanio (l'essere vittima di un complotto) è stata adoperata sin dall'inizio della vicenda (novembre 1996). (…) Da questo punto di vista, il P. Andrea D'Ascanio è stato pienamente lineare e coerente: tutta la sua attività processuale, e quella del suo Patrono, è stata volta a dimostrare sia la falsità delle accuse, sia il complotto. Sempre in modo pienamente convinto e, alla fine di questo processo e per quanto riguarda la materia del contendere, convincente per il Tribunale.

Inoltre, durante la sua prima dichiarazione al Tribunale, il P. Andrea D'Ascanio, con una forza e spontaneità che difficilmente potevano essere fittizie (d'altra parte vi sono molti documenti che dimostrano la verità di tali affermazioni), ha parlato della sua formale e profonda adesione al Magistero pontificio (…), in particolare sulle questioni morali più controverse e delicate: intensa vita di preghiera e di penitenza, ricorso frequente al sacramento della riconciliazione, grande devozione eucaristica e mariana (…), sentita stima verso la Persona e l'insegnamento del Santo Padre, specialmente per quanto riguarda la difesa operativa del diritto alla vita e l'autentico senso dell' esercizio (generoso e talvolta eroico) della paternità responsabile, ecc. (…)(p.50)

Ex actis et probatis (can. 1608 § 2) Don Gabriele Nanni può essere ritenuto fra gli orditori del complotto contro il P. Andrea D'Ascanio, motivo per il quale (evitare un possibile spergiuro) il Presidente - Istruttore non gli chiese di emettere il giuramento «de veritate dicenda». (…)

Il Sig. Domenico Pelliccione ha agito in mala fede. ha giurato il falso, ha indotto altri testi a giurare il falso. Quindi. è lecito parlare di "complotto" ordito, inizialmente (1996) almeno da lui, contro il P. Andrea D'Ascanio, E' successiva l'incorporazione della propria moglie, la Sig.ra Rosa Pelliccione, fra gli orditori del complotto. (…)(p.78) Una persona (Domenico Pelliccione) che - con un passato come quello descritto da sua moglie - va a Messa ogni giorno e si comunica, che si confessa spesso, che è legatissimo all'Arcivescovo S.E.R. Mons. Giuseppe Molinari, ecc., o ha avuto una profonda conversione a Dio, o strumentalizza i sacramenti per attrarsi la fiducia dell'Autorità ecclesiastica ... Le menzogne conclamate del Sig. Domenico Pelliccione, (…). portano ad avere certezza morale sulla natura fittizia di tale vita cristiana, come affermava sua moglie nelle dichiarazioni 1996-1997.(…)

Come abbiamo segnalato, in realtà, le prime vittime del complotto contro il P. Andrea D'Ascanio sono state S.E.R. Mons. Giuseppe Molinari e le Autorità della CDF e di altri Dicasteri della Curia Romana, tratte in inganno dagli orditori del complotto e dalle persone da loro strumentalizzate come accusatrici. (…)

L'impostazione dolosa del Sig. Domenico Pelliccione è ampiamente dimostrata da abbondanti fatti certi, come le palesi sue falsità giurate, le molteplici intimidazioni portate a termine nei confronti dei membri dell' «Armata Bianca (… ). (p.88)

Vi è un tradizionale criterio di discernimento, con radici evangeliche («se non altro, credetelo per le opere stesse» Gv 14,11): «gli alberi si conoscono per il loro frutti». Le testimonianze dei coniugi Pelliccione (e di altri testi di accusa da loro portati al Tribunale) sono palesemente piene di menzogne e di odio nei confronti del P. Andrea D' Ascanio, i due figli che sono rimasti con loro si sono allontanati dalla vita cristiana, i medesimi coniugi Pelliccione minacciano di lasciare la "Chiesa istituzionale" qualora il Tribunale non condanni il P. Andrea D'Ascanio, ecc. Non sono buoni frutti. Invece, i pochi testi accolti dal Tribunale fra quelli proposti a sua difesa dal P. Andrea D'Ascanio meritano grande credibilità. (p.101)

Ex actis et probatis (can. 1608 §2) risulta accertato quanto sostenuto da Padre Andrea D’Ascanio (…) (p.110)


2. Primo e secondo processo penale (1999- 2003 e 2004-2006)


Il Comitato Internazionale si è chiesto il perché di questi processi.
Prima che terminasse il processo ecclesiastico, visto che presso quel Tribunale si intravedeva una soluzione positiva per Padre Andrea D’Ascanio, gli stessi accusatori hanno trasferito le loro denunce, notevolmente aggravate e estendendole a tutto il Movimento, presso la Magistratura italiana a L’Aquila.

Il procedimento, portato avanti con grandissimo risalto dai mass media italiani ed esteri, prevedeva addirittura il progetto dell’arresto di Padre Andrea D’Ascanio e di 8 altri membri dell’Armata Bianca della Madonna. L’arresto fu evitato solo per il buon senso del Giudice delle Indagini Preliminari che ne riconobbe l’assoluta mancanza di fondamento e non avallò la richiesta del Pubblico Ministero.

Il processo penale davanti alla Magistratura italiana si è svolto in primo e secondo grado presso i Tribunali di L’Aquila. Le due sentenze (2003 e 2006) hanno escluso qualsiasi comportamento criminoso da parte degli accusati (Padre Andrea D’Ascanio e i suoi collaboratori) e dichiarano che “i fatti non sussistono”. La tesi della Corte d’Appello è ormai definitiva perché passata in giudicato.

Durante questo procedimento, la Magistratura italiana ha disposto tra l’altro il controllo dell’utenza telefonica della famiglia Pelliccione e le intercettazioni sono state acquisite tra gli atti del processo penale. Da queste risulta come tutte le accuse siano state preparate da Rosa Ciancia e da suo marito Domenico Pelliccione che - dal suo ufficio presso l’Università di L’Aquila - concertava al telefono con la moglie che si trovava a casa quali dovessero essere gli accusatori da contattare e quali le accuse da far loro sottoscrivere.

Da queste intercettazioni emerge evidente l’esistenza di un complotto.


3. Primo e secondo processo civile (2000-2004)


Il Comitato internazionale si è informato da chi sono stati attivati i processi civili.
Nel 1993 S.Ecc. Mons. Mario Peressin aveva dato in comodato ventennale all’Armata Bianca della Madonna il rudere della chiesa e canonica di Santa Maria delle Bone Novelle (Sant’Apollonia) a L’Aquila, perché l’Armata Bianca lo restaurasse a sue spese e ne facesse la propria sede. Nel 1998 sono terminati i lavori di ristrutturazione, ma nel 2000 Mons. Giuseppe Molinari inizia un’azione legale contro Padre Andrea e l’Armata Bianca per la restituzione degli immobili.
La sentenza ultima del 2004 ha confermato il comodato di Mons. Peressin lasciando quindi all’Armata Bianca la disponibilità dei locali fino al 2013 e ha dichiarato “falsi e inattendibili” i testimoni presentati dal Vescovo Molinari (Rosa Ciancia, Domenico Pelliccione e il cancelliere della Curia, Mons. Sergio Maggioni).


4. Secondo processo ecclesiastico 2003-2005


Dopo l’assoluzione di prima istanza, inopinatamente lo stesso Promotore di Giustizia di primo grado, Mons. Piergiorgio Marcuzzi sdb, nonostante avesse rinunciato alle sue tesi accusatorie, come risulta dal dispositivo della prima sentenza canonica, ha proposto appello contro di questa ed a riguardo si è saputo che il suo appello è stato sollecitato perché la sentenza di primo grado “non piaceva a qualcuno”…, come già il Presidente del primo Collegio Giudicante aveva previsto:

(..) il Collegio è arrivato alla presente sentenza perché sin dall'inizio del processo ha cercato soltanto di appurare la verità per fare giustizia, malgrado (…) la consapevolezza del Collegio che una eventuale sentenza assolutoria del P. Andrea D'Ascanio difficilmente sarebbe stata recepita con soddisfazione dalle diverse Autorità che sono intervenute nell'indagine previa e nell'avvio dell'azione penale giudiziaria. (pag.37)

Mons. Marcuzzi veniva a morire prima che venisse costituito il Tribunale di Seconda Istanza ed è stato sostituito con Don Janusz Kowal sj il quale, appena nominato, pur avendo dichiarato esplicitamente di non aver letto gli atti del processo, ha fatto suo l’appello del Promotore di Giustizia deceduto come risulta dagli Atti del processo.

Avviata l’Istruttoria, i Giudici hanno circoscritto la loro indagine alla sola deposizione di Rosa Ciancia Pelliccione, evitando poi di contestare in contraddittorio il contenuto di questa deposizione.

La Ciancia ripete le accuse fatte davanti al Tribunale di L’Aquila, in totale difformità dalle sue precedenti dichiarazioni davanti al Tribunale Ecclesiastico di prima istanza presso il quale era stata convocata quattro volte e aveva rilasciato ben 11 ore di deposizioni per varie centinaia di pagine.

Al riguardo di questa unica teste si era già pronunciata la sentenza del Tribunale Ecclesiastico di primo grado:

Vi è la prova oggettiva della falsità di gravi affermazioni dette dalla Sig.ra Rosa Pelliccione, (…) dopo essere passata dalla parte di suo marito contro il P. Andrea D'Ascanio. La più grossolana è quella dichiarata alla Magistratura italiana, con dovizia di dettagli, (…) (atto del processo, n. 643). Invece, nei molteplici interventi dinanzi a questo Tribunale volendo danneggiare il P. Andrea D'Ascanio, la Sig.ra Rosa Pelliccione aveva negato di aver subito lei il pur minimo attentato alla sua castità. (…) Quindi emerge la chiara certezza morale (…) dell'esistenza del complotto ordito contro il P. Andrea D'Ascanio, sin dal 1996, dal Sig. Domenico Pelliccione, con l'aiuto di altre persone. (p.89)

In conclusione il Tribunale di appello irrogava le sanzioni canoniche sottoelencate:

  1. l'obbligo di residenza in una casa dell'Ordine dei Cappuccini determinata dal Ministro generale dell’Ordine, escluso il territorio di Abruzzo e Lazio, con il divieto di uscire dai confini della diocesi di dimora senza il permesso dell' Ordinario del luogo:
  2. Interdizione dei rapporti di qualsiasi genere, anche solo epistolari o telefonici, con i membri dell'Associazione Armata Bianca e di altre Associazioni connesse;
  3. Revoca all'imputato della facoltà di ascoltare le confessioni sacramentali;
  4. Divieto della celebrazione in pubblico della Ss.ma Eucaristia, di ogni sacramento e Liturgia della Parola;
  5. Proibizione della predicazione e delle funzioni di guida spirituale.

Il Comitato SI CHIEDE come sia possibile che il Collegio di secondo grado abbia potuto emettere questa sentenza di CONDANNA, DIFFICILMENTE CONFIGURABILE SOTTO IL PROFILO GIURIDICO e comunque in contrasto con più canoni del Codice di Diritto Canonico (canoni 1620 e 1628):

1. circa il negato diritto di difesa
Perché il Padre Andrea D’Ascanio non è mai stato convocato dal Tribunale di Appello, non ha avuto formalmente la possibilità di difendersi e non gli è stato permesso di controbattere alle dichiarazioni della teste d’accusa?

2. circa il diritto di appello al Tribunale Superiore
Perché al Padre Andrea D’Ascanio non è stato permesso di fare appello al Tribunale Superiore della Segnatura Apostolica, come previsto da tutte le legislature e contemplato anche per disposizione costituzionale?

Il Tribunale infatti:
- non ha ascoltato alcun altro teste oltre la Ciancia, già dichiarata “falsa e inattendibile” da più Tribunali;
- non ha convocato mai Padre Andrea D’Ascanio, togliendogli così ogni possibilità di difesa;
- ha ignorato l’Istruttoria e la conseguente assoluzione dei Giudici di prima istanza;
- non ha preso in considerazione la dichiarazione dei Giudici italiani che i fatti non sussistono;
- ha rifiutato le intercettazioni telefoniche effettuate dai Carabinieri di L’Aquila su ordine della Magistratura italiana, che sono la più chiara prova legale del complotto contro Padre Andrea D’Ascanio;
- ha unicamente estrapolato alcune frasi dalle deposizioni di alcuni testi del primo processo, già vagliate e stimmatizzate nella loro assoluta non credibilità nella precedente sentenza assolutoria.

La sentenza è stata pubblicata il 16 luglio 2005 e sono entrate così in vigore le sanzioni contro di lui. Copia di questa sentenza è stata inviata dalla CDF a numerosissime Curie diocesane e ai Superiori religiosi di varie Nazioni.

Nel febbraio 2009 la Congregazione per la Dottrina della Fede ha nuovamente inviato il dispositivo di questa sentenza di secondo grado canonico
- a tutte le Curie vescovili;
- ai Superiori Religiosi di varie parti del mondo;
- a tutti i Parroci del Lazio;
- agli organi di stampa ufficiali della Chiesa dando ordine di pubblicarla con la massima diffusione possibile.
PERCHE'?

Sono tanti gli interrogativi. Il Comitato internazionale ha indagato sui vari perché, li ha conosciuti e di volta in volta li manifesterà.