"I fedeli (…) hanno il diritto e talvolta anche il dovere di manifestare ai Sacri Pastori il loro pensiero su cio che riguarda il bene della Chiesa e di renderlo noto agli altri fedeli." (Codice di Diritto Canonico, can. 212, §2-3)

"Sia la comunicazione all'interno della comunita ecclesiale che quella della Chiesa con il mondo richiedono trasparenza (…) per promuovere nella comunita cristiana un'opinione pubblica rettamente informata e capace di discernimento" (S.S. Giovanni Paolo II, Lett. Apostolica "Il rapido sviluppo" 24.1.05 n.12)

I due volti della Giustizia Ecclesiale

Il Processo di Primo Grado


1. Il Tribunale collegiale: Con Decreto del 26 Maggio 1998 è stato costituito dal Prefetto della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede il Tribunale Apostolico di prima istanza, composto dai Giudici Rev.do mons. Joaquin LLOBELL, Presidente del Collegio, Istruttore e Ponente, dell’“Opus Dei”; Rev.do Mons. Domenico MOGAVERO e Rev.do P. Giuseppe Angelo URRU, domenicano, al fine di istruire il processo penale canonico contro Padre Andrea D’Ascanio, frate minore cappuccino. Promotore di Giustizia (Pubblico Ministero) Don Pier Giorgio MARCUZZI, salesiano. Patrono (Difensore) Don Ennio INNOCENTI.

2. Il Processo: Dopo un esame lungo, profondo, minuzioso e oggettivo, durato circa cinque anni, il Processo si è concluso - come da Sentenza di Primo Grado del 16 aprile 2002 pubblicata il 27 settembre 2002 - con l’assoluzione per tutti i delitti in quanto non è stata raggiunta la certezza morale della colpevolezza del Padre Andrea neppure per uno solo dei capi di accusa, perché i fatti non sussistono o non risultano provati.

Nella sentenza invece vengono ben individuati i responsabili di un vero “complotto” ai danni del Padre Andrea D’Ascanio.

3. Per comprendere meglio il significato di questa sentenza, completamente assolutoria, vale la pena sottolineare, almeno, le seguenti chiavi di lettura:

a) Questa sentenza, ponderoso studio di 121 fogli, è ben bilanciata e rispecchia una straordinaria sensibilità, sincerità, forza morale e coerenza fino in fondo da parte del Collegio Giudicante.

b) Il Tribunale riconosce, molto onestamente, la lunga serie di “speciali” difficoltà che ha dovuto superare per arrivare a una idea oggettiva dei fatti, a causa soprattutto di determinati atteggiamenti e pressioni - anche da parte di alcune personalità ecclesiastiche - indirizzate “a senso unico” a colpevolizzare ad ogni costo il Padre Andrea:

(…) La Congregazione per la Dottrina della Fede (…) fino all’inizio del processo giudiziario, aveva dato ascolto soltanto agli accusatori, la cui credibilità era fortemente avallata da S.E.R. Mons. Giuseppe Molinari, Arcivescovo Coadiutore de L’Aquila, amico dei principali accusatori e, tramite loro, degli altri”(dalla sentenza di assoluzione).

c) Va reso atto al Collegio giudicante dell’onestà e del coraggio dimostrati, nella piena consapevolezza che questa assoluzione non sarebbe stata gradita “in alto”. Di fatto, la sentenza assolutoria viene immediatamente appellata e viene istituito un altro processo di secondo grado.

Ricomincia il calvario giudiziario ecclesiastico di P. Andrea D’Ascanio.

Apriamo una parentesi: S.E. Mons. Giuseppe Molinari e i soliti accusatori, intuito che il processo si sarebbe chiuso positivamente per Padre Andrea D’Ascanio, attivano contro di lui e contro l’Armata Bianca altri due processi: uno presso il Tribunale Civile di L’Aquila per togliere al Movimento la sede di Santa Apollonia (S. Maria delle Bone Novelle) avuta in comodato ventennale dal precedente Arcivescovo, Mons.Mario Peressin; un altro nel Tribunale Penale di L’Aquila come “associazione a delinquere” di non si sa quanti crimini. Trasversalmente. Padre Andrea viene coinvolto anche nel Tribunale dei Minori. Contemporaneamente, quindi, deve affrontare le accuse più assurde su quattro fronti giudiziari.

Esamineremo in appresso questi processi, uno ad uno, iniziando dal secondo processo ecclesiastico.

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Il Processo di Secondo Grado: l'altro volto della giustizia ecclesiale

1. Premessa

a) Il Promotore di Giustizia propone appello alla sentenza.

Nonostante l’esito totalmente positivo della Sentenza di Primo Grado, nella quale viene riconosciuta l’innocenza del Padre Andrea D’Ascanio, il Promotore di Giustizia Don Piero Giorgio Marcuzzi, salesiano, il 30 settembre 2002 (appena due giorni dopo la pubblicazione della Prima Sentenza) presenta Appello al Tribunale Apostolico della Congregazione della Dottrina della Fede (lo stesso organo giudiziario della CDF che ha appena pubblicato la sentenza di assoluzione).
E’ interessante notare che Don Pier Giorgio Marcuzzi, nel processo appena concluso, non aveva fatto alcuna obiezione alle argomentazioni della Difesa.

b) L’appello viene accolto

Il Moderatore della Congregazione per la Dottrina della Fede accoglie l’Appello del Promotore di Giustizia e – con Decreto del 24 ottobre 2002 – costituisce il Tribunale Apostolico di Seconda Istanza composto dai Giudici S.E.R. Mons. Eduardo DAVINO, Presidente del Collegio, Istruttore e Ponente; Rev.do Mons. Brian Edwin FERME e Rev.do Sabino ARDITO, salesiano, Don Pier Giorgio MARCUZZI Promotore di Giustizia (Pubblico Ministero) al fine di istruire il processo penale canonico di Secondo Grado contro Padre Andrea D’Ascanio.
Dell’avvocato difensore parleremo appresso.

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2. La anomala procedura della CDF

Lo stesso organo giudiziario della Congregazione per la Dottrina della Fede, con l’intervento dei massimi esponenti del dicastero, presenta a se stesso l’appello per procedere ad un nuovo giudizio la cui sentenza è “definitiva, inappellabile e immediatamente esecutiva”, negando il legittimo diritto a ricorrere all’organo superiore della Segnatura Apostolica. Una procedura giuridicamente, moralmente ed eticamente sorprendente e inspiegabile.

Nel processo di appello, con una prassi non giuridicamente corretta, viene nuovamente nominato Promotore di Giustizia (Pubblico Ministero) don Pier Giorgio Marcuzzi, salesiano, che aveva già svolto questa funzione nel processo di primo grado. Questi dovrà rinunciare all’incarico per gravi motivi di salute, morirà il 12 aprile 2003 e sarà sostituito dal Padre Janusz Kowal, gesuita.

Il nuovo Tribunale mostra sin dalle prime battute i sentimenti che lo animano a proposito della scelta del Patrono (Difensore) di Padre Andrea D’Ascanio e di una continua richiesta di denaro.

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3. La scelta del Patrono (Avvocato Difensore)

Il Tribunale chiede a P. Andrea D’Ascanio il nome del Patrono che ha incaricato per la sua difesa:

Città del Vaticano, venerdì 15 novembre 2002
Rev. P. Andrea D’Ascanio,
per mandato del Presidente del Tribunale, Le notifico, in copia autenticata, il DECRETO del Presidente, in cui le concede trenta giorni per comunicare a questo Tribunale il nome del Suo Patrono, con relativo indirizzo, per la Causa di Appello.
Con ossequi, don Mario Ugolini, Notaio.

P. Andrea D’Ascanio risponde

Maria Regina delle Vittorie! 4 dicembre 2002
(…)Propongo come mio patrono e difensore il rev.mo mons. prof. Annibale ILARI. (…). E’ residente presso la canonica della basilica di S. Giovanni in Laterano: Piazza S. Giovanni in Laterano, 4 – Città del Vaticano.
Approfitto per porgere il mio distinto ossequio. P. Andrea D’Ascanio

Il Tribunale rifiuta la nomina del difensore proposto:

Stato Città del Vaticano sabato 21 dicembre 2002
Rev.do P. Andrea,
per mandato del Presidente, Le notifico che questo tribunale non ritiene opportuno che Mons. Annibale ILARI possa assumere la Sua difesa nella causa in oggetto, attesa la sua veneranda età. (…) Il Presidente del Tribunale, per la presentazione del nuovo Patrono, Le concede un lasso di tempo di 15 giorni, iniziando dal giorno dell’avvenuta consegna alla S.V. della presente notifica, trascorsi inutilmente i quali, il Tribunale nominerà d’Ufficio un patrono al quale Lei corrisponderà il dovuto onorario.
A solo titolo informativo, questo Tribunale Le segnala i nomi di due possibili Avvocati, uno dei quali potrà essere scelto dalla S.V. per detto ufficio, essi sono:
- P. KOWAL Janusz, S.J.; - P. PIACENTINI Ernesto, O.F.M. Conv.
(…) Il Presidente del Tribunale – ed io con lui – porge fervidi auguri per il Santo Natale e per il nuovo anno. D. Mauro Ugolini, Notaio

Comincia a delinearsi l’intenzione del Presidente S.E.R. Mons. Davino: Padre Andrea D’Ascanio deve affrontare il processo con un difensore d’ufficio che sia di sicura fiducia dal Tribunale, al quale “corrisponderà il dovuto onorario”. Mettiamo in evidenza questa clausola perché il discorso degli “onorari” tornerà spesso, come vedremo.

Risposta del Padre Andrea D’Ascanio:

Maria Regina delle Vittorie! 7 gennaio 2003
Eccellenza Reverendissima,
rispondo alla lettera a me inviata a firma del notaio Don Mario Ugolini, nella quale mi viene notificato che il Tribunale da Lei presieduto non ritiene opportuno “che Mons. Annibale Ilari possa assumere la mia difesa (…) attesa la sua veneranda età”.
Rifiuto l’assistenza di un Avvocato d’ufficio e propongo nuovamente il nominativo di Mons. Ilari, persona valida, notoriamente in attività con i suoi studi e pubblicazioni.
Non vedo perché la “veneranda età” debba essere un impedimento, è la stessa età di Sua Santità Giovanni Paolo II. Questi, a 82 anni, governa la Chiesa universale: perché un Avvocato alla stessa età non può difendere un frate in un processo?
Ringrazio degli auguri che ricambio di cuore e porgo distinti ossequi.
Padre Andrea D’Ascanio

Il Tribunale resta sulle posizioni prese:

Rev.do P. Andrea,
(…) Questo Tribunale non giudica sufficienti le ragioni addotte per approvare Mons. Annibale Ilari come Suo Patrono ed Avvocato, e pertanto ribadisce quanto a Lei già notificato.
Comunque il Presidente del Tribunale, per la presentazione del nuovo Patrono e Avvocato, Le concede una dilazione di altri 15 giorni, iniziando dal giorno dell’avvenuta consegna alla S.V. della presente notifica.
Decorso inutilmente tale termine, il Tribunale Le nominerà d’ufficio un difensore al quale Lei corrisponderà il dovuto onorario.
Inoltre, il Presidente del tribunale, visto il can. 1455, § 3 del Codex Juris Canonici, ingiunge alla S.V. il segreto a riguardo dell’oggetto della Causa nonché di tutti gli aspetti concernenti i procedimenti in corso.
Con ossequi. Don Mario Ugolini, Notaio

Obbedire, pagare. E tacere, secondo il can. 1455, §3 che così detta:

“…ogniqualvolta la causa o le prove siano di tal natura che dalla divulgazione degli atti o delle prove sia messa in pericolo la fama altrui, o si dia occasione a dissidi, o sorga scandalo o altri simili inconvenienti, il giudice può vincolare con il giuramento di mantenere il segreto i testi, i periti, le parti e i loro avversari o procuratori”.

In ordine al can. 1455, §3 non si comprende che senso abbia il riferimento a questo articolo del Codice di Diritto Canonico, giacchè Padre Andrea D'Ascanio - non essendo MAI stato convocato dal Tribunale - non ha mai emesso tale giuramento.

Padre Andrea D’Ascanio riesce a trovare un Avvocato disposto a difenderlo e, un giorno prima dello scadere del termine, ne dà comunicazione al Presidente del Tribunale:

Maria Regina delle Vittorie!”, 4 febbraio 2003
Eccellenza Reverendissima,
in risposta alla notificazione di Mons. Mario Ugolini del 18 gennaio 2003, a me consegnata il 20 u. s., propongo come mio patrono e difensore il Rev.do P. Settimio MARONCELLI ofm, Ufficiale della Congregazione per il Clero e Professore nella facoltà di Diritto Canonico del Pontificio Ateneo “Antonianum”, residente in via Merulana 124b – 00185 Roma.
Distinti ossequi. P. Andrea D’Ascanio.

Per un disguido postale la lettera raccomandata giunge al Tribunale con qualche giorno di ritardo. Il Presidente Mons. Davino nel frattempo ha emesso e spedito alla “Parte Convenuta” il seguente Decreto:

Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede
Città del Vaticano, Venerdì 14 febbraio 2003
Nel nome del Signore.
Visto che:
- è scaduto il termine di 15 giorni, concesso alla Parte Convenuta per presentare il Suo patrono di fiducia (…);
- è scaduta la dilazione di ulteriori 15 giorni per la presentazione del patrono di fiducia della Parte Convenuta (…)

DECRETO

Che la Parte Convenuta abbia come suo Patrono “ex officio” il Rev. P. Janusz KOWAL, S.J.
(…) dispongo che la Parte Convenuta corrisponda il dovuto onorario al suddetto patrono “ex officio”. S.E. Mons. + Eduardo Davino (Presidente).

Risposta della “Parte Convenuta”:

Maria Regina delle Vittorie!” 15 febbraio 2003
Eccellenza Rev.ma,
(…) Faccio presente a V. Eccellenza che in data 4 febbraio 2003 ho spedito una raccomandata RR a Lei indirizzata nella quale comunicavo il nome del mio Difensore di fiducia nella persona del Rev.do Padre Settimio Maroncelli ofm.
Le allego la ricevuta della raccomandata e copia della lettera.
Con osservanza P. Andrea D’Ascanio

S.E. Mons. Davino deve accettare il Difensore di fiducia, dopo che si è dimostrato fondato il sospetto iniziale: sua precisa intenzione era portare in giudizio Padre Andrea D’Ascanio con il difensore d’ufficio di totale fiducia del Tribunale che era già stato suggerito dall’inizio.

E’ interessante notare che P. Janusz Kowal, gesuita, non potendo più fare il Difensore di Padre Andrea D’Ascanio, viene nominato Promotore di Giustizia, cioè il suo pubblico accusatore. I colpi di scena in questo processo non cessano di stupire.

Chiusa la documentazione riguardante il “difensore” che poi diventa “accusatore”, esaminiamo il secondo punto riportando alcuni stralci dell’abbondante scambio epistolare.

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4. La continua richiesta di denaro da parte del Presidente del Tribunale

a) Il Presidente chiede a P. Andrea D’Ascanio Euro 5.000,00

Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede
Città del Vaticano sabato 29 marzo 2003
(…) Il Presidente del Tribunale, vista la sentenza di Primo Grado pubblicata il 27 settembre 2002, a norma del can. 1650 §2 del C.J.C. dispone che P. Andrea D’Ascanio OFMCapp, deve effettuare entro quindici giorni dalla notifica, un deposito cauzionale di Euro 5.000,00 (cinquemila) mediante assegno circolare non trasferibile intestato a: “Congregazione per la Dottrina della Fede – Tribunale”, da consegnare al Notaio presso questa Cancelleria. Con distinti ossequi. Don Mario Ugolini, Notaio.

Esaminiamo il canone citato:

Can. 1650: - § 2. Il giudice che ha emesso la sentenza, e, se fu interposto appello, anche il giudice di appello, possono ordinare d’ufficio o ad istanza della parte l’esecuzione provvisoria di una sentenza che non sia ancora passata in giudicato, stabilite, se del caso, idonee cauzioni, qualora si tratti di provvedimenti o di prestazioni ordinate al necessario sostentamento oppure un’altra giusta causa.

La cauzione prevista dal canone, se non viene specificata “un’altra giusta causa”, si può quindi “ordinare d’ufficio” solo in caso del “necessario sostentamento” della parte che ne fa richiesta.
Si deve concludere che questi 5.000 € vengono richiesti al Padre Andrea D’Ascanio per provvedere al “necessario sostentamento” del Tribunale.

Inizia una serrata corrispondenza tra la “parte in causa” che chiede motivazioni esatte della richiesta e il Tribunale che continua a rinnovare la richiesta senza dare alcuna spiegazione:

Risponde Padre Andrea D’Ascanio :

10 aprile 2003
Eccellenza Reverendissima,
(…) nella Sua del 29 marzo 2003, mi viene chiesto di effettuare entro 15 giorni dalla notifica un deposito cauzionale di € 5.000,00 (…) chiedo una motivazione che giustifichi l’obbligo di detto deposito cauzionale.
Distinti ossequi

Il Tribunale non dà alcuna motivazione, si limita a rinnovare la richiesta di 5.000 euro:

Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede
Città del Vaticano, venerdì 11 aprile 2003
(…) Il Presidente del Tribunale fa presente che l’obbligo di depositare la suddetta cauzione si evince dalla Sentenza definitiva di Primo Grado e a norma del can. 1650, §2 del Codex Iuris canonici.
Con distinti ossequi Don Mauro Ugolini, Notaio

Dal momento che P. Andrea D’Ascanio non effettua il versamento, il Presidente del Tribunale rinnova ancora una volta la richiesta di denaro:

Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede
Città del Vaticano lunedì 26 maggio 2003
Rev.do Padre,
(…)il Presidente del Tribunale, Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Eduardo Davino (..) ribadisce l’obbligo di depositare la cauzione di Euro 5.000,00 (cinquemila).In attesa di un Suo riscontro, porgo distinti ossequi. Don Mauro Ugolini, Notaio

P. Andrea D’Ascanio rinnova la richiesta delle motivazioni:

Roma, 11 giugno 2003
(…) In risposta alla Sua lettera del 26 maggio scorso (…) La prego cortesemente di farmi conoscere il titolo che giustifichi il versamento della somma richiesta (Euro 5.000,00: cinquemila). Non comprendo se detta somma sia da riferirsi al can. 1650, atteso che la sentenza assolutoria di primo grado è stata appellata dal promotore di giustizia.

Continua lo scambio di richieste:

Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede
Città del Vaticano, mercoledì 25 giugno 2003
Rev.do Padre,
per mandato del Presidente del Tribunale Apostolico Le rendo noto, in risposta alla Sua dell’11 giugno 2003, che la somma di Euro 5.000,00 (cinquemila) è dovuta come stabilito dalla sentenza di prima Istanza della Causa penale in oggetto, emesso in data 27 settembre 2002 (pag. 115), la quale Sentenza confermata o riformata che sia, conserva tutti i suoi effetti per quanto attiene alle spese. (…)
Con ossequi don Mauro Ugolini, Notaio

Finalmente si ha una spiegazione circa la richiesta dei 5.000 € che sarebbe basata su quanto scritto nella sentenza assolutoria di prima istanza, a pag. 115:

Presso lo Stato della Città del Vaticano le parti si fanno carico delle spese giudiziarie nella misura della loro soccombenza nella causa (cfr. Codice di Procedura Civile, 1° maggio 1946, art. 23). Applicando questo equo criterio alla presente causa (cfr. cann. 19, 221 § 1, 1752), il Tribunale condanna l’Arcidiocesi de L’Aquila – principale soccombente sostanziale, considerato ce la causa è stata incardinata presso la CDF ad istanza di S.E.R. Mons. Giuseppe Molinari – a pagare i 4/5 parti dell’importo che la competente Autorità della CDF stabilirà come totale delle spese giudiziarie di questo giudizio di prima istanza e P. Andrea D’Ascanio (o per lui l’Armata Bianca o, in subordine, l’Ordine dei Frati Minori Cappuccini), soccombente in misura notevolmente minore, è condannato a pagare il restante 1/5 di detto importo”. (Dalla Sentenza Assolutoria di prima Istanza)

Non si comprende perché il Tribunale non abbia dato sin dall’inizio questa spiegazione che però non è giuridicamente corretta, come viene fatto notare alle massime Autorità della Congregazione per la Dottrina della Fede:

Roma, 28 giugno 2003
(…) Ho insistito presso il Collegio perché il titolo del pagamento delle menzionate somme fosse precisato.
Faccio presente che non sono stato mosso dall’intenzione di rinviare il pagamento, ma quanto di comprendere la logica sottostante all’insistente richiesta del medesimo pagamento. (…)
Mi aspettavo che – trattandosi di un’istanza di appello che peraltro non è ancora precisata quanto all’oggetto – sussistendo un giudicato di prima istanza in favore del Padre Andrea D’Ascanio, la decisione relativa alle spese rimanesse sospesa fino al termine della procedura di appello.
Invero, secondo il diritto comune (…) in caso di un’applicazione del can. 1650, sarebbe cosa logica che il Collegio emettesse un provvedimento che valga sia per il Padre D’Ascanio che per gli altri soggetti ritenuti onerati del pagamento dei restanti quattro quinti.
Detto provvedimento rimuoverebbe ogni sospetto di parzialità in materia. (…)”.

La risposta conferma l’operato e la richiesta del Tribunale:

Congregatio pro Doctrina Fidei
Città del Vaticano, 17 luglio 2003
“…l’obbligo di pagare la somma suddetta ha il proprio titolo giuridico nella Sentenza medesima di Prima Istanza la quale, confermata o riformata che sia, conserva tutti i suoi effetti giudici per quanto attiene alle spese.
Pertanto (…) confermo la richiesta del Presidente relativa al pagamento della somma di € 5.000,00 (cinquemila) ed esorto a dare sollecita esecuzione alla sentenza in oggetto. (…)”

Non si dà risposta ai quesiti, soprattutto circa la mancata emissione di un “provvedimento che valga sia per il Padre D’Ascanio che per gli altri soggetti ritenuti onerati del pagamento dei restanti quattro quinti (cioè S.E. Mons. Giuseppe Molinari) in modo da rimuovere “ogni sospetto di parzialità in materia”.

Evidenziata questa ulteriore anomala prassi del Tribunale e della Congregazione per la Dottrina della Fede, P. Andrea D’Ascanio fa avere al Notaio della Cancelleria il “deposito cauzionale” di Euro 5.000,00 (cinquemila) e si chiude questa incresciosa vicenda.
La prima, ma non l’ultima:

b) Il Presidente chiede al “convenuto” P. Andrea D’Ascanio Euro 10.000 (diecimila)

Il 6 novembre 2004 P. Settimio Maroncelli, avvocato difensore, chiede a Sua Eccellenza Mons. Davino una dilazione per la consegna della difesa del P. Andrea D’Ascanio con una lettera nella quale dice che non ha potuto presentare detta difesa entro i tempi richiesti “a causa di uno spiacevole quanto involontario incidente occorsomi sul mio computer: un virus mi ha letteralmente distrutto tutti i FILE in esso contenuti, tra questi, purtroppo vi era anche quello relativo alla mia difesa del R.P. Andrea D’Ascanio…”

Il Collegio dei Rev.mi Giudici accoglie la richiesta al prezzo di euro 10.000 (diecimila):

Si accoglie l’istanza del Rev.do Patrono, fissando perentoriamente la data del 2 gennaio 2005 (…) Atteso il prolungarsi dei tempi, il Collegio dei Rev.mi Giudici ritiene anche di imporre la cauzione di Euro 10.000,00 (diecimila) da versare da parte del convenuto al Tribunale Apostolico presso la Congregazione per la Dottrina della Fede entro lo spazio di 30 giorni iniziando dalla notifica.

S.E. Rev.ma Mons. + Eduardo DAVINO (firma)
Rev.mo Giudice Mons. Brian Edwin FERME (firma)
Rev.mo Giudice Don Sabino ARDITO, salesiano (firma)
Città del Vaticano, 08 novembre 2004

Il “Convenuto”, in data 02 dicembre 2004, risponde chiedendo una legittima spiegazione a questa nuova richiesta di denaro

(…) Mi permetto di chiedere a codesto Tribunale Apostolico una opportuna chiarificazione di quale sia il titolo giuridico specifico per versare la suddetta cauzione, e proprio in questo momento del processo...

S.E. Mons. Davino, Presidente del Tribunale, così risponde:

Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede
Città del Vaticano, 10 dicembre 2004
(…) questo Supremo Tribunale Apostolico ha ricevuto una lettera datata 02.12.2004. in cui esponeva circostanze e riserve che si oppongono ad un sollecito versamento della cauzione di € 10.000,00 (diecimila), stabilita in data 8 novembre 2004.
Al riguardo, mi pregio significarLe che:
- l’ingiunzione della cauzione, come ogni altro provvedimento giudiziale, deve essere tempestivamente eseguito dai suoi destinatari;
- la cauzione trova il proprio titolo giuridico nello stesso provvedimento che la impone, giusta la normativa del Codice di Diritto Canonico.
Confermo, pertanto, in ogni sua parte la decisione del Tribunale presa in data 8 novembre 2004, e Le rammento che il termine ultimo per il pagamento della cauzione resta fissato perentoriamente al giorno 18 dicembre 2004. (…) Devo peraltro ricordarLe la necessità di attuare prontamente in avvenire ogni disposizione che il Presidente di questo Supremo Tribunale Apostolico, soggetto giuridicamente qualificato e pienamente legittimato, dovesse dare nell’esercizio delle sue funzioni.
+ Eduardo Davino, Presidente e Ponente”

Obbedire, tacere, pagare: “tempestivamente”, “perentoriamente”, “prontamente”.

S.E. Rev. Mons. Davino, come unica spiegazione “giuridica”, afferma che lui è “Presidente di questo Supremo Tribunale Apostolico, soggetto giuridicamente qualificato e pienamente legittimato”.
Il “Convenuto” fa avere l’assegno di euro 10.000 (diecimila).

c) Il Tribunale chiede all’ “imputato” altri 12.000,00 (dodicimila) euro

Questa è l’ultima disposizione che il Supremo Tribunale Apostolico impone al “Convenuto” che, a sentenza firmata, diviene l’ “imputato”:

Le spese del processo, a carico dell’imputato, ammontano ad euro 22.000,00 (ventiduemila) da pagare a questo tribunale entro lo spazio di un mese dalla notifica della presente Sentenza, detratti Euro 10.000,00 (diecimila) già versati.
Tutto si comunichi a quanti di diritto.
Città del Vaticano, 1 febbraio 2005
S.E. Rev.ma Mons. + Eduardo DAVINO (firma)
Rev.mo Giudice Mons. Brian Edwin FERME (firma)
Rev.mo Giudice Don Sabino ARDITO, salesiano (firma)

Questo secondo processo è iniziato con la richiesta di euro 5.000 €, è andato avanti con la richiesta di euro 10.000, si conclude con la richiesta di euro 12.000. Complessivamente euro 27.000,00 (ventisettemila).

27.000 euro richiesti, in nome del canone 1650 del Codice di Diritto Canonico, per il “sostentamento” di un Tribunale che:

- non ha mai ascoltato l’ “imputato”;
- ha convocato un solo teste;
- non ha voluto tener conto delle intercettazioni telefoniche ordinate dalla Procura della Repubblica de L’Aquila nel processo penale subito in contemporanea da Padre Andrea D’Ascanio, dalle quali risulta in maniera inequivocabile il complotto nei suoi confronti;
- ha emesso una sentenza di poche pagine, condannando l’”imputato” alle seguenti sanzioni:

(…) tutto quanto finora dedotto in diritto e in fatto, attentamente considerato noi sottoscritti Giudici di appello, avendo Dio solo dinanzi agli occhi e invocato il Nome di Cristo dichiariamo e definitivamente sentenziamo così rispondendo al dubbio concordato: l’imputato è colpevole dei delitti a lui ascritti a n.1 4 6 del dubbio concordato e pertanto in conseguenza disponiamo

1) l'obbligo di residenza in una casa dell'Ordine dei Cappuccini determinata dal Ministro generale dell’Ordine, escluso il territorio di Abruzzo e Lazio, con il divieto di uscire dai confini della diocesi di dimora senza il permesso dell' Ordinario del luogo;
2) Interdizione dei rapporti di qualsiasi genere, anche solo epistolari o telefonici, con i membri dell'Associazione Armata Bianca e di altre Associazioni connesse;
3) Revoca all'imputato della facoltà di ascoltare le confessioni sacramentali;
4) Divieto della celebrazione in pubblico della Ss.ma Eucaristia, di ogni sacramento e Liturgia della Parola;
5) Proibizione della predicazione e delle funzioni di guida spirituale.

E’ una condanna senza scadenza di termini, in pratica un ergastolo, aggravato dalla proibizione di vedere e di contattare in alcun modo le persone con le quali ha condiviso un cammino di spirito divenuto Fede vissuta e testimoniata.

Padre Andrea D’Ascanio ha obbedito e da 5 anni non si sa più nulla di lui.


Ma, poiché non sono state ritenute sufficienti queste sanzioni, è stato emanato l’ordine di comunicare tale condanna alle Autorità religiose di tutte le nazioni nelle quali Padre Andrea D’Ascanio operava come Armata Bianca.
Nell’estate del 2005 in Polonia, nel santuario di Czestochowa, veniva fatto volantinaggio di questa condanna.
Quattro anni dopo, nel 2009, perché la cosa non cadesse nell’oblio, è stato di nuovo ordinato alle Autorità Ecclesiali – questa volta di tutto l’ “Orbe cattolico”, come dettava l’ordinanza - di rendere nuovamente pubblica la sentenza.

Il Comitato Internazionale continuerà le pubblicazioni